I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I –
Normativa
Ai
Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali
Alle
Organizzazioni Sindacali
Nazionali
dei Pensionati
Agli
Enti di Patronato
e e,
p.c.
Alla
Direzione Centrale
per la
Segreteria del Consiglio
di
Amministrazione
Organi
Collegiali e Affari Generali
Ai
Dirigenti Generali
Centrali
e Compartimentali
Ai
Coordinatori delle
Consulenze
Professionali
Roma,12/11/2003
INFORMATIVA N. 57
OGGETTO: Legge 14 giugno 1974, n.303.
Precisazioni.
Facendo
seguito all’informativa n.46 del 21/10/2003 riguardante le modalità di
liquidazione del trattamento pensionistico del personale appartenente alle ex
Istituzioni sanitarie dell’Inps, dell’Inail, della C.R.I. e dell’Istituto
“Eastman”, già costituite in Enti Ospedalieri, confluiti in Enti iscritti a
questo Istituto, si precisa quanto segue. L’articolo 6, comma 2, della legge
n.303/1974 stabilisce che non si
effettua il
raffronto della pensione Inpdap con quella dell’Inps nei confronti del
personale che “successivamente all’inquadramento presso l’Ente Ospedaliero (……),
modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della
carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili
ad atti di volontà del personale medesimo”. Pertanto, le Sedi provinciali e
territoriali sono tenute ad acquisire apposita dichiarazione, da compilarsi a
cura dell’Ente datore di lavoro, dalla quale risulti che il personale
interessato, nell’arco dello svolgimento della carriera abbia o meno modificato
la qualifica già rivestita all’atto dell’inquadramento
presso l’Ente Ospedaliero per cause dipendenti da atti
di volontà.
Qualora l’interessato,
per effetto di procedure concorsuali interne, esterne, selezioni a domanda,
ricopra una qualifica diversa da quella originaria, le Sedi provvederanno a
liquidare ed erogare il trattamento pensionistico secondo le modalità della
Cassa cui risulta iscritto il pensionato (C.P.D.E.L. o C.P.S.) senza procedere
al raffronto con quello che avrebbe liquidato l’Inps.
Si segnala, inoltre,
che laddove nei fogli n.3 dei files in Excel inerenti al calcolo di
liquidazione legge 303/74 allegati alla informativa n.46 del 21/10/2003, si
riscontrassero delle anomalie relativamente al punto “1” delle celle “anni” e
“mesi” del servizio totale (appare il simbolo #NOME?), significa che l’excel
che si sta usando non è configurato per l’utilizzo degli strumenti di analisi.
Per abilitarli occorrerà scegliere dal menù “strumenti” di excel la voce
“aggiunte” (o “componenti aggiuntivi” a seconda della versione di excel) e mettere
il segno di spunta sulla voce “strumenti di analisi” (se essi non sono
disponibili, excel richiederà la loro installazione).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala